Art. 2.
(Autonomia delle università).

      1. Le università sono dotate di personalità giuridica e hanno capacità di diritto

 

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pubblico e di diritto privato. Hanno autonomia funzionale, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. Le università sono accreditate sulla base delle norme della presente legge nonché della verifica periodica della qualità del servizio offerto e dell'adeguatezza dell'organizzazione assicurata.